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di Centro Studi
A cura di Babara Broi
Studio Legale VetL
Il 2022 sembrerebbe profilarsi come un anno di ritrovata vitalità e di imminenti interventi da parte dell’INL che, in attesa del prossimo incremento delle proprie unità ispettive, viene a dotarsi di un proprio Codice di comportamento per tutto il proprio personale, ispettivo e non. Non senza, almeno al momento, qualche perdita di garanzia per i soggetti ispezionati.
Dalla sua creazione sino ad oggi, l’INL -Ispettorato Nazionale del Lavoro- aveva sempre applicato al proprio personale, il Codice di comportamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (D.M. 10 luglio 2014) e il Codice in uso agli Ispettori del lavoro, di cui al D.M. 15 gennaio 2014.
A partire dal prossimo 1 febbraio 2022, tuttavia, entrerà invece in vigore il primo Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ispettorato del Lavoro. Ciò comporterà la contestuale disapplicazione dei precedenti Decreti ministeriali del 2014 e delle relative previsioni.
La finalità sottesa a detto intervento, come espressamente indicato nello stesso Decreto Direttoriale n. 4 del 24 gennaio 2022, è legata principalmente alla volontà di adottare una misura generale di prevenzione del rischio corruttivo. Come conferma il fatto che particolare evidenza viene riservata alla indicazione dei doveri di comportamento dei funzionari ispettivi, che vengono ad essere individuati, nella stessa Relazione illustrativa al processo di redazione del Codice di comportamento, come i “dipendenti che svolgono l’attività istituzionale dell’Ente e che, di fatto, sia per numero che tipo di mission, rappresentano il “core business”dell’Ispettorato”.
Accanto a una richiamata centralità del ruolo e delle funzioni del personale ispettivo, ciò che, ad una prima lettura del decreto parrebbe soprattutto emergere, è la volontà di alleggerire l’azione ispettiva stessa da quella “procedimentalizzazione” capillare, stabilita nel precedente Codice di comportamento del 2014. L’intento sembra quello di vincolare l’intervento degli Ispettori all’osservanza di regole di comportamento e obblighi di portata più ampia e generale.
Vale a dire, come recita l’art. 19 del nuovo Codice, al rispetto del principio di imparzialità e parità di trattamento; ai principi di collaborazione e rispetto reciproco nei confronti dei destinatari dell’ispezione; alla finalizzazione del proprio operato agli obiettivi di tutela sociale e del lavoro, di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di lotta all’evasione contributiva; all’aggiornamento professionale; alla collaborazione con gli altri Enti coinvolti nell’attività ispettiva e, in particolare, con il personale appartenente all’Arma dei Carabinieri.
In particolare, l’art. 20 del nuovo Codice viene a evidenziare il dovere, da parte del personale ispettivo, di astenersi dallo svolgere la propria attività qualora vi siano situazioni di conflitto di interesse, anche in relazione al professionista che assiste l’azienda ispezionata. Mentre, al successivo art. 21, è stabilito l’obbligo di tutelare la riservatezza dei soggetti ispezionati e del segreto professionale rispetto all’attività svolta.
Vengono tuttavia meno, almeno al momento, tutte quelle peculiari previsioni di garanzia dei soggetti ispezionati e le regole di comportamento -già contenute nel DM del 2014- afferenti l’attività propedeutica agli accertamenti (dall’assunzione della richiesta di intervento, alla programmazione dell’attività, sino alla preparazione dell’ispezione, eccetera), come pure la gestione dell’accesso ispettivo e delle modalità dell’accertamento, comprese le indicazioni attinenti alle verbalizzazioni.
A ogni modo, la Relazione illustrativa al processo di redazione del Codice di comportamento dell’INL, nell’esplicitare la portata dell’articolo 24 (Entrata in vigore e abrogazioni), fa riferimento a un futuro, “altro atto di regolamentazione dell’attività ispettiva”, nel quale verosimilmente confluiranno le nuove regole e indicazioni procedimentali riguardanti la concreta gestione dell’ispezione, dalla programmazione alla conclusione del procedimento ispettivo stesso che avviene con la presentazione del rapporto al Direttore della sede competente.
Nelle more della nuova regolamentazione specifica dell’azione ispettiva, gli Ispettori saranno tenuti ad attenersi alle sole regole di comportamento enunciate nel Decreto Direttoriale n. 4/2022.
Estratto da Verifiche e Lavoro
Centro Studi