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di Centro Studi
Nella splendida cornice del Centro Congressi Fondazione Ettore Majorana e centro per la cultura scientifica ad Erice (TP), si è tenuto in data 30 ottobre 2024 il Convegno annuale dei Centri Studi ANCL.
La giornata che aveva come tema centrale: “Consulenza e gestione del personale: proposte per un mercato del lavoro che cambia” è stata scandita da tre tavole rotonde che di fatto hanno trattato la tematica in oggetto avviando un’analisi sinergica su aspetti, istituti e materie ad essa correlate.
Dopo i saluti istituzionali, infatti, la prima tavola rotonda dal titolo: “Contenzioso e conciliazione sindacale: il ruolo del consulente del lavoro” è stata aperta dall’introduzione a cura di Stefano Giubboni, Professore Ordinario di Diritto del Lavoro dell’Università di Perugia; numerosi sono stati gli spunti emersi durante il suo intervento: in primo luogo è stato sottolineato come storicamente il legislatore abbia favorito le conciliazioni in sede sindacale, prevalentemente in un’ottica culturale, ancorché deflativa, a fronte dell’impostazione tratta da Gino Giugni, che di fatto si è a lungo speso nel definire la conciliazione quale strumento di composizione delle controverse di lavoro, piuttosto che di deflazione del contenzioso. Negli ultimi anni questa politica di definizione di lungo corso ha preso strade tortuose, sia con la riforma Cartabia, che ha introdotto il canale negoziazione assistita da avvocati, sia per il verificarsi di un ampliamento delle sedi di conciliazione che ha determinato un qualche disorientamento, dovuto all’esatta individuazione degli spazi di valida disponibilità di alcuni diritti e i luoghi, tale per cui queste sedi che rendano legittimo questo devono essere valutati con attenzione.
L’intervento si è poi concluso con quest’ultimo spunto: “vanno affermati questi due concetti che sono sempre stati alla base del rapporto tra queste previsioni ovvero la garanzia dell’effettivo esercizio di questi diritti con l’ effettiva assistenza sindacale”.
A seguire il Presidente Nazionale ANCL, Dario Montanaro ha avviato i lavori di questo primo momento formativo introducendo i vari interventi a partire da quello del Centro Studi Trapani, rappresentato da Nicolò Bruno, il quale partendo anche dall’articolo pubblicato per l’occasione sulla storica Rivista Il Consulente Milleottantuno, ed. n. 4/2024, si è soffermato sul ruolo del Consulente del Lavoro con riferimento al contenzioso amministrativo e alle sue criticità (tra queste la regola del silenzio-rigetto che denota la struttura di quasi tutti i ricorsi amministrativi; e l’assenza negli accertamenti ispettivi di un contraddittorio istituzionalizzato), avanzando ulteriori spunti di analisi e riflessione circa gli aspetti problematici che da questo traggono origine, l’intervento in oggetto ha preso spunto anche dal Master organizzato dall’ANCL in materia di contenzioso amministrativo e relazioni con gli istituti, al quale alcuni dei componenti del Centro Studi di Trapani hanno partecipato.
A seguire la parola è stata affidata a due componenti del Centro Studi Nazionale ANCL: Giovanni Cruciani, che ha puntualizzato la centralità e l’importanza dell’effettiva assistenza che deve essere garantita durante la conciliazioni in sede sindacale, con particolare attenzione poi ai diritti disponibili e indisponibili. Il relatore nel suo intervento ha poi ripercorso le funzioni e caratteristiche della transazione, della conciliazione e delle differenze tra conciliazione monocratica e sindacale. A seguire Michele Siliato, si è ricollegato al tema della moltiplicazione delle sedi protette, avviando così la sua riflessione dall’art. 2113 c.c., proseguendo con ordinanza 10065 del 2024, in cui si assiste ad un revirement giurisprudenziale che sembra porsi in contrasto con quelle pronunce che hanno enfatizzato maggiormente il concetto dell’effettiva assistenza durante la conciliazione; tale per cui l’individuazione di un luogo fisico e topografico rischia di essere estraneo dalla realtà fattuale in cui si arriva a raggiungere un accordo conciliativo.
Infine è stato raccolto l’intervento di Riccardo Russo, in rappresentanza del Centro Studi CPO-ANCL Macerata, che ha riportato alcune esperienze avute in materia di conciliazione in qualità di presidente di una commissione di certificazione a Macerata. Ha messo in luce l’importanza e la centralità delle buone prassi durante tutta la procedura conciliativa.
La tavola rotonda è poi proseguita con ulteriori spunti di riflessione offerti da Stefano Camassa, membro del Centro Studi Nazionale ANCL, che ha concentrato il proprio intervento sui principali aspetti che rendono la conciliazione quale strumento non di riduzione del contenzioso ma quale moltiplicatore dello stesso arrivando così a precisato l’urgenza di fare conciliazione di qualità.
Dopodichè Andrea Balducci, Centro Studi Nazionale ANCL, ricollegandosi al tema relativo alla negoziazione assistita introdotto in precedenza, ne ha analizzato la scarsa diffusione avuta dall’entrata in vigore, risalente a due anni fa, invitando a riflettere sul fatto che la scarsa diffusione di questo strumento, potrebbe risiedere proprio nell’esclusione dei CdL che invece risultano professionisti perfettamente idonei e preparati a potervene prendere parte. La tavola rotonda si è così conclusa con l'intervento di Federico Avanzi, del Centro Studi Parma, che ha così ripercorso le principali pronunce giurisprudenziali intervenute in materia di conciliazioni sindacali, mettendo in luce come queste pronunce nessuna abbia replicato la pronuncia del Tribunale di Roma, dove il cuore resta l’urgenza dell’effettività dell’assistenza.
La seconda tavola rotonda dal titolo: Buone Prassi in materia di salute e sicurezza, è stata introdotta dalla relazione di Micaela Vitaletti, Professoressa di diritto del lavoro e relazioni industriali dell’Università di Teramo, la quale ha avviato il proprio intervento partendo da una prima definizione del concetto di buone prassi contenuta nell’art. 2, co.2, d.lgs. n. 81/2008, e richiamando poi numerose altre fonti del diritto, da ultimo il decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 62 del 2024.
La relatrice ha altresì posto l’attenzione sul ruolo centrale che potrebbe essere rivestito dalla contrattazione collettiva di secondo livello e prossimità in materia di buone prassi.
Successivamente il dottor Francesco Lombardo, coordinatore scientifico ASRI, ha passato la parola a Barbara Garbelli, Centro Studi Nazionale ANCL, che alla luce del suo articolo scritto insieme alla collega Carola Onnis, ha introdotto il tema delle buone prassi, con particolare riferimento a quale sia la concezione odierna di “buone prassi”, definendole come procedure efficaci, efficienti e sostenibili, idonee a soddisfare le esigenze reali delle imprese anche di modeste dimensioni. Le buone prassi, dunque, diventano anche strumenti di politica di prevenzione, rispetto alle quali diviene centrale la formazione e informazione per divulgarne i concetti. Infine, , ha ricordato come le imprese che investono in prevenzione hanno la possibilità di vedersi ridotto il premio INAIL annuale, dunque a fronte di un investimento dell’imprenditore si ha un ritorno non solo di liquidità ma anche di efficienza e efficacia. Inoltre alcune buone prassi sono altresì consultabili con il sistema informatico nazionale e dunque anche le piccole imprese possono avere già strumenti a supporto per l’introduzione delle buone prassi nel contesto aziendale di riferimento.
A seguire Manuela Baltolu, Centro Studi Nazionale ANCL ha ripreso il tema delle buone prassi concentrandosi sulla sua componente operativa relativa alla patente a crediti, riprendendo anche riferimenti specifici e esempi pratici e mettendo in evidenza il possibile ruolo della tecnologia e della digitalizzazione nel contesto di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Francesca Bravi, Centro Studi Nazionale ANCL, ha poi preso la parola declinando il tema delle buone prassi nel contesto della normativa sulla congruità della manodopera, sottolineando il ruolo centrale che il Consulente del Lavoro può rivestire proprio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’auspicio, conclude la relatrice è quello di unire il binario della consulenza con quello della sicurezza per completare e definire la funzione del Consulente rispetto a quanto già garantito alle imprese.
La tavola rotonda è stata poi chiusa dall’ intervento di Alessandro Graziano, Centro Studi ANCL Milano, che rimanendo nell’ambito degli appalti ha riportato il caso specifico del MoCOA, quale strumento telematico che ne è a presidio di garanzia, trasparenza e correttezza negli appalti.
Il pomeriggio è stato animato dalla terza tavola rotonda sul tema “Nuovo concetto di “luogo di lavoro”: risvolti e prospettive” avviata dalla relazione di Armando Tursi, Professore Ordinario di Diritto del Lavoro dell’Università degli Studi di Milano.
In questa introduzione il professore ha esaminato un aspetto, spesso secondario nell’analisi generale, collegato al mutamento della nozione di “luogo di lavoro”, ovvero il mutamento della nozione di subordinazione. Si tratta di una trasformazione strettamente collegata all’avvento anche della digitalizzazione e della tecnologia.
Come ricorda il relatore, infatti, il concetto di luogo di lavoro ha iniziato ad incrinarsi con il lavoro agile, che ha avuto una sensibile crescita durante l’avvento della pandemia, e a seguito del quale le aziende, e in particolare gli HR, hanno trovato conferma del fatto che fosse possibile dirigere la forza lavoro anche non in presenza e mediante relazioni a distanza.
In generale quando si fa riferimento al lavoro agile, si intende una metamorfosi del luogo di lavoro, e più precisamente una relativizzazione dello stesso fino alla scomparsa del luogo di lavoro, perché attenendoci alla definizione data dal Testo Unico è evidente l’allontanamento che oggi si ha rispetto alla concezione tradizionale di luogo di lavoro. Il lavoro agile ha comportato, altresì, quasi una scomparsa dell’orario di lavoro che è andata di pari passo a quella di luogo di lavoro, e che a sua volta risulta essere strettamente collegata alla impossibilità di controllare il lavoratore a distanza.
Infine, come specifica il professore risulta ad oggi preferibile il concetto di lavoro remoto, anziché quello di lavoro agile, ma la loro essenza è la stessa perché per entrambe c’è libertà di lavoratore anche non in una pertinenza dell’azienda.
In un panorama così mutato anche le relazioni sindacali hanno affrontato un cambiamento centrale.
A seguito dell’intervento del professor Tursi, il dottor Francesco Lombardo, Coordinatore scientifico ASRI, ha passato la parola a Lucia Caccia, Centro Studi ANCL di Bergamo, che ha introdotto il tema oggetto del dibattito riprendendo la definizione di luogo di lavoro, contenuta nel testo unico in materia di salute e sicurezza, e sottolineando come fin dal passato il luogo di lavoro sia sempre stato inquadrato in uno spazio definito e circoscritto volto a favorire anche una supervisione dei lavoratori; l’avvento del lavoro agile ha incluso in questa nozione anche spazi domestici, e luoghi al di fuori di quelli aziendali, offrendo così vantaggi in termini di flessibilità e bilanciamento vita-lavoro, ma al contempo imponendo un ripensamento della sicurezza sul lavoro.
Questo aspetto di flessibilità è stato altresì approfondito durante l’intervento di Simone Baghin, Centro Studi Nazionale ANCL con particolare riferimento al fenomeno dei nomadi digitali che di fatto hanno profondamente trasformato il panorama lavorativo globale, influenzando sia i lavoratori italiani operanti all'estero sia i professionisti stranieri che scelgono di lavorare in Italia.
Nell’articolo scritto a più mani con Francesco Geria per l’edizione speciale della Rivista, gli autori si sono occupati di analizzare questo tema mettendo al centro le implicazioni normative, in particolare quelle legate alla disciplina europea e all'Accordo Quadro sul telelavoro transfrontaliero del 2023, che rappresenta una svolta significativa nella gestione della previdenza sociale per i lavoratori che operano da un altro Stato membro dell’UE. Una particolare attenzione è altresì necessaria con riferimento ai riflessi previdenziali dei quali, il nostro Paese, se ne è occupato recependo le indicazioni dell’UE e fornendo anche i dovuti chiarimenti applicativi con il Messaggio Inps del 13 marzo 2024, n. 1072.
Riprendendo poi la definizione contenuta nel d.lgs. n. 81/2008 e la sua effettiva evoluzione è intervenuto Rosario Cassarino, Centro Studi Ragusa, che ha messo in luce come l’individuazione del luogo in cui deve essere effettuata la prestazione sia un elemento essenziale del contratto di lavoro, in quanto assume un ruolo determinante ai fini di alcuni istituti quali, ad esempio, il distacco, il trasferimento, la trasferta. È riconosciuto infatti al datore di lavoro, seppur con delle limitazioni, il potere di modificare il luogo di lavoro attraverso uno di questi istituti. Una recente sentenza della Cassazione penale (sentenza n. 49459/20229) ha affrontato la questione della definizione di "luogo di lavoro" all'interno di un'azienda agricola, ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro. Il relatore, in particolare, ha messo in luce come la citata sentenza contribuisca a chiarire un aspetto importante della normativa sulla sicurezza sul lavoro, specificando quali aree di un'azienda agricola sono da considerarsi "luoghi di lavoro" e quindi soggette alle relative norme di tutela. L’individuazione del luogo di lavoro comporta tutta una serie di problematiche non sempre di facile risoluzione e , il problema si complica ancora di più nei casi di codatorialità o di assunzioni congiunte con particolare riferimento ai contratti di rete e alle assunzioni congiunte in agricoltura.
È poi intervenuto Paolo Bensaia, membro del Centro Studi Nazionale ANCL, che ha affrontato il tema della digitalizzazione dei contratti di lavoro, proseguendo nell’analizzare come il documento digitale firmato elettronicamente abbia la stessa valenza legale di un documento cartaceo con firma autografa e si è così soffermato sul come poter offrire un servizio paperless ai clienti dello studio.
Ulteriori aspetti del tema sono poi emersi da ulteriori interventi che hanno animato quest’ultima parte della terza tavola rotonda. In particolare, Francesco Geria, membro del Centro Studi Nazionale ANCL, si è concentrato sui profili fiscali e contributivi che vengono in rilievo nell’epoca dei c.d. nomadi digitali, rispetto alla quale, dunque, diviene importante fare il punto sul regime fiscale applicabile al lavoro agile all'estero, illustrando il principio di territorialità dell’obbligo fiscale e le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, anche tenendo conto del parere dell’Agenzia delle Entrate a suo tempo diffuso. Importanti, per i lavoratori agili all’estero, anche il regime assicurativo INAIL e gli adempimenti obbligatori per i datori di lavoro, inclusa la redazione degli accordi individuali di lavoro agile, le comunicazioni telematiche obbligatorie agli enti previdenziali e assicurativi.
Paola Gigantini, Centro Studi ANCL Napoli, è intervenuta partendo da una breve riflessione sulla diffusione del concetto di smart working a seguito dell’emergenza pandemica del 2020, che ha altresì determinato una rivoluzione dell’ organizzazione e del linguaggio del mondo del lavoro che ha poi modificato anche la scala delle priorità dell’individuo con una maggiore attenzione all’equilibrio vita lavoro. La relatrice ha poi riportato anche esempi pratici di tipizzazioni di accordi di smart working :conciliazione vita lavoro e tutela della genitorialità: ( Fab working, smart working in rosa, smart working summer kid, welfare day, flessibilità di orario , settimana corta)
Successivamente è intervenuta Alessia Iudicello, Centro Studi ANCL Messina, che partendo dal contributo redatto per la storica rivista Il consulente Milleottantuno, he approfondito gli interventi promossi dal legislatore che di fatto ha tentato di disciplinare timidamente alcuni aspetti generali di questa nuova modalità di rendere la prestazione lavorativa (c.d. lavoro agile), affidando alla contrattazione collettiva o individuale il compito di tracciare nuovamente l'equilibrio perduto su focus specifici quali il diritto alla disconnessione, la tutela della salute e la riservatezza dei dati aziendali
La tavola rotonda si è conclusa con l’intervento di Massimo Laiolo, membro del Centro Studi Nazionale ANCL, che ha approfondito l’aspetto del trasfertista, articolo 7- quinquies del decreto-legge n. 193/2016, ed in particolare sulle tre condizioni che generano tale fattispecie, come già fatto nel suo articolo di approfondimento per la rivista, si è concentrato sulle due che richiamano il concetto di luogo di lavoro e la mobilità del lavoratore, sui riflessi (anche di natura operativa) che generano in relazione al luogo di lavoro e la possibilità per il datore di lavoro di ‘deciderne la sorte contrattuale’ attraverso il loro utilizzo (o meno).
Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno partecipato e hanno dato il proprio contributo a questo appuntamento annuale con il Convegno dei Centri Studi ANCL.
Vi invitiamo, per ulteriori spunti e analisi dei temi trattati a leggere la Rivista Il Consulente Milleottantuno che è stata prodotta per questa occasione!
La rivista è disponibile qui: https://www.ancl.it/articoli/rivista-il-consulente-milleottantuno-ed-n-42024-consulenza-e-gestione-del-personale-proposte-per-il-mercato-del-lavoro-che-cambia-