Le sentenze della settimana, Ufficio legale
di Segreteria Nazionale
L'ANCL esprime massima soddisfazione per l'ennesima vittoria legale dell'Associazione in una causa pilota in difesa delle aziende clienti degli iscritti, questa volta presentata innanzi il Tribunale di Pavia.
Il caso oggetto di causa concerne un'azienda che aveva presentato in ritardo (di soli due mesi) la denuncia contributiva mensile di giugno 2018 e presentato tempestivamente la denuncia contributiva dei mesi di luglio e settembre 2018. L'azienda aveva poi effettuato il pagamento dei contributi dovuti in ritardo di circa un anno.
L'INPS ha applicato le sanzioni per evasione a tutti i pagamenti, respingendo anche la richiesta del Consulente del Lavoro che aveva presentato ricorso amministrativo.
Nel corso del giudizio l'INPS ha ribadito la sua posizione e ha altresì contestato di aver ricevuto tempestivamente le denunce di luglio e settembre.
Con l'intervento dell'Ufficio Legale ANCL, nella persona dell'Avv. Francesco Stolfa, l'azienda ha sostenuto l'applicabilità in tutti e tre i casi delle sanzioni per omissione, avendo essa presentato tempestivamente tutte le denunce tranne una, e dovendosi ritenere il ritardo di appena due mesi non tale da perfezionare l’ipotesi di evasione.
Il Giudice ha parzialmente accolto il ricorso in opposizione proposto dall'azienda, ritenendo applicabili le sanzioni per omissione ai mesi con denuncia tempestiva e quelle per evasione alla denuncia presentata in ritardo.
Tenendo conto del comportamento assunto complessivamente dall'INPS, il giudice ha condannato l'Istituto alla rifusione delle spese processuali.
L'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che nelle ipotesi di omessa o infedele denuncia si sia sempre in presenza di una fattispecie di evasione, tranne nel caso in cui il datore di lavoro fornisca una prova idonea ad escludere l’intento fraudolento, con conseguente venire ad esistenza della diversa e più tenue fattispecie dell’omissione.
Resta posto a carico del datore di lavoro inadempiente, pertanto, l’onere di provare l’assenza dell’intento fraudolento e, quindi, la propria buona fede attraverso la produzione di documenti o circostanze dimostrative dell’assenza del fine fraudolento “perché ad esempio gli inadempimenti sono derivati da mera negligenza o da altre circostanze contingenti” (cfr. Cassazione civile, sez. Lav. n. 18962/2016).
In allegato la sentenza fornita dall'Ufficio Legale ANCL!
ALLEGATI:
Trib. Pavia, 23 marzo 2022
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