Le sentenze della settimana
di Centro Studi
a cura dell'Avv. Giuseppe Catanzaro, Studio Legale Pizzuti&Partners.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 66 dell’11 marzo 2022, si è nuovamente pronunciato in materia di recupero delle agevolazioni contributive da parte dell’INPS ai sensi dell’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006.
La tematica è, come noto, al centro di lungo contenzioso con l’Ente previdenziale, il quale purtroppo frequentemente procede al recupero indistinto degli sgravi contributivi a seguito di presunte irregolarità relative al DURC.
Nel caso affrontato dal Tribunale di Roma, l’INPS emetteva invito a regolarizzare e note di rettifica per oltre 40.000 Euro in conseguenza di un errore relativo all’invio di flussi Uniemens da parte di una Società, la quale – tuttavia – aveva regolarmente proceduto ai versamenti contributivi.
Inoltre, le agevolazioni revocate erano state fruite in un periodo precedente a quando l’Istituto aveva rilevato l’irregolarità.
La sentenza citata ha affermato due importanti principi:
1) l'INPS non può revocare le agevolazioni in presenza di irregolarità formali, essendo rilevante ai fini del rilascio del DURC esclusivamente la regolarità sostanziale (ossia il corretto versamento dei contributi);
2) l'INPS non può procedere alla revoca "retroattiva" delle agevolazioni fruite prima che si verificasse l'irregolarità contributiva.
In allegato la sentenza.
ALLEGATI:
Trib. Roma n. 66-2022